Cos’è il CIR Codice Identificativo Regionale?

Il CIR è il Codice Identificativo Regionale assegnato dalla Regione ad ogni struttura ricettiva, case vacanza, b&b, affittacamere, locazione ad uso turistico o qualsiasi altro affitto breve. Per cosa viene utilizzato? Serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività.

In pratica parliamo di un codice alfanumerico che sarà inserito in una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi da utilizzare in ogni comunicazione, consentendo l’accesso alle Agenzie delle Entrate.

A cosa serve il Codice Identificativo Regionale?

Quello delle case vacanze è un mondo che porta con sé diversi vantaggi.
Svolge un ruolo importante nella ripresa del turismo, soprattutto grazie all’indotto economico generato. Tuttavia, ci sono anche fattori negativi, come l’abusivismo in merito alle case riconvertite in affitti turistici.

Perciò, al fine di migliorare l’offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità e fiscalità, il Codice Identificativo Regionale è fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza delle strutture ricettive. Permette alle autorità competenti di monitorare l’offerta turistica e di intervenire in caso di irregolarità.

La necessità di avere una conoscenza completa delle locazioni turistiche è dovuta proprio al fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, una portata sempre più importante anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme telematiche.

L’obbligo di comunicazione risponde pertanto alla necessità che le amministrazioni hanno di avere un quadro conoscitivo del fenomeno delle locazioni turistiche, in modo da poter conseguentemente calibrare le politiche sul territorio.
Quindi, niente di meglio che essere dotati di un sistema telematico con un punto di riferimento web, in modo tale che ci sia la massima semplicità nella rintracciabilità degli adempimenti agli obblighi dei locatari in comune accordo le amministrazioni regionali.

La norma

Secondo l’Art. 13-quater, co. 7 Legge n. 58/19, “I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”.

L’obbligo di dotarsi di un codice identificativo discende a livello Nazionale dal D.L. n. 34/20 (art. 13-quater), ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi con i relativi codici identificativi regionali ove adottati.

Come ottenere il Codice Identificativo Regionale per affitti brevi

Come ottenere il Codice Identificativo Regionale per affitti brevi?

Non è stata istituita una procedura unica nazionale per la richiesta del codice. Pertanto ogni Regione segue procedure diverse di richiesta e gestione del codice.
È consigliabile rivolgersi agli enti competenti del proprio comune o della propria regione per ricevere le informazioni più recenti e dettagliate in merito all’uso del codice identificativo per le strutture ricettive.

Comunicazione telematica e online per la Regione Toscana

Ad oggi sono consultabili, per la Toscana, migliaia di annunci online che offrono locazioni turistiche in ogni zona. Il fenomeno è rilevante per le grandi città d’arte, ma oramai si sta diffondendo anche su tutto il territorio regionale.

Collegandosi al sito web della Regione è stata predisposta una pagina dedicata, semplice per tutti.
Una volta effettuato l’accesso cercare il servizio “Locazioni turistiche” relativo all’area o il territorio di provincia in cui è collocata l’unità immobiliare da registrare.

Dopodiché il sistema si collegherà automaticamente (o tramite un link inviato per email) alla pagina di registrazione, dove selezionato il Comune ed inseriti i dati del locatore, è possibile procedere alla compilazione della comunicazione.

Dove esporre il CIR (Codice Identificativo Regionale)

Dove esporre il CIR (Codice Identificativo Regionale)

Quando un immobile turistico viene registrato e autorizzato, riceve il relativo CIR Codice Identificativo. Il Codice deve essere esposto, obbligatoriamente e in modo visibile, all’interno della struttura.

Avere un CIR è un segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali, e per questo motivo è un elemento di rassicurazione anche per i turisti.

Va sottolineato che il Codice Identificativo Regionale è personale e legato alla specifica struttura, In caso di vendita o cessione, il nuovo gestore dovrà richiederne uno nuovo.

Il codice deve essere indicato anche nei portali di prenotazione OTA come Airbnb e Booking.
Per Booking, dopo aver cliccato su “Struttura” e poi su “Informazioni generali” inserire il codice nella sezione “Inserisci il tuo CIR (Codice Identificativo Regionale)” oppure “Indica il tuo numero di licenza”, infine cliccare su “Aggiorna le tue informazioni” per terminare la registrazione.
Su Airbnb, invece, il Codice Identificativo Regionale va inserito nell’annuncio usando il campo “Numero di registrazione” presente all’interno della sezione “Normative”.

Esonero dall’obbligo di indicazione del CIR

Non è necessario riportare il Codice Identificativo Regionale per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura, come ad esempio:

  • nell’insegna;
  • in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo;
  • il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura;
  • per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari;
  • su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti;
  • o in tutti i casi di pubblicità di carattere generale.

Pertanto, si è esonerati dall’obbligo di indicazione del CIR in tutte le circostanze in cui la denominazione o il logo della struttura sono utilizzati per garantire la semplice visibilità della stessa e non sono pertanto connesse ad attività di commercializzazione. 

Cosa succede se non si ha il Codice Identificativo Regionale?

I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a una sanzione pecuniaria che va da 500,00 euro fino a 5.000,00 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio, per cui da un minimo di 1000,00 euro a 10.000,00 euro.

La stessa sanzione viene prevista anche nel caso in cui lo stesso codice, una volta ottenuto, non sia presente negli annunci immobiliari. Pertanto, le figure che esercitano attività di intermediari immobiliari, nonché quelli che gestiscono portali telematici che non rispettano gli obblighi di indicazione del CIR sono soggetti a multe da 250,00 a 1.500,00 euro, per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva che pubblicizzano, promuovono o commercializzano.

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