Conosci tutto quello che c’è da sapere sull’acquisto casa under 36? Le agevolazioni previste per la prima casa e i Sostegni bis?
Acquistare casa è uno dei momenti più importanti nella vita di una persona, soprattutto quando l’acquisto casa riguarda un under 36. I prezzi delle case, soprattutto nelle grandi città sono sempre più alti e per i giovani diventa sempre più difficile poter acquistare casa senza l’aiuto delle famiglie. Per questo motivo, grazie al Decreto Sostegni bis sono state previste nuove agevolazioni rivolte ai giovani per l’acquisto della prima casa. Vediamole nel dettaglio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani di età inferiore a 36 anni, che procedono all’acquisto di una “prima casa” e con ISEE inferiore ad Euro 40.000,00. Si precisa che per calcolare l’età inferiore a 36 anni si considera l’anno di nascita e non la data effettiva, la normativa prevede infatti che possono beneficiare coloro che “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”.
Periodo di applicazione
L’agevolazione si applica per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.
Requisiti necessari per definire l’acquisto prima casa
Oltre al requisito dell’età, per poter beneficiare delle agevolazioni, è necessario che l’atto rispecchi tutte le caratteristiche già previste per l’acquisto prima casa.
Per considerare l’acquisto come “prima casa” è necessario che:
- l’acquirente stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune in cui si trova l’immobile o, se diverso, nel Comune in cui svolge la propria attività lavorativa o se trasferito all’estero nel luogo in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende, o in caso di italiano trasferito all’estero che abbia acquistato la prima casa sul territorio italiano;
- l’acquirente non sia titolare di alcun diritto reale su altri immobili nel Comune in cui si trova l’immobile, nemmeno in comunione con il coniuge;
- l’acquirente non sia titolare di alcun diritto reale, su tutto il territorio nazionale, su altri immobili acquistati usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”, o in caso contrario dichiari di alienare l’immobile entro un anno dall’acquisto.
Categoria di immobili ammessi
Sono ammessi solo gli immobili abitativi in categoria A (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A/11) esclusi gli A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Oggetto dell’agevolazione
Qualora ricorrano tutte le condizioni precedenti, chi acquista l’immobile beneficia di:
- esenzione dall’imposta di registro, catastale e ipotecaria in caso di acquisto di immobile soggetto all’imposta di registro;
oppure
- credito d’imposta pari all’IVA pagata in caso di acquisti soggetti ad IVA (aliquota IVA al 4%).
Agevolazione sui mutui
In caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che rispecchiano le caratteristiche per le agevolazioni acquisto casa under 36 è possibile accedere a mutui prima casa con l’esenzione dell’imposta dello 0,25% sulla somma finanziata. Sarà il mutuatario a dichiarare nell’atto la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione. Il periodo di applicazione è lo stesso previsto per l’acquisto.
Molte banche offrono anche condizioni agevolate sui mutui per i giovani.
Domande e risposte sull’Acquisto casa under 36
Anche le pertinenze dell’immobile principale beneficiano delle agevolazioni?
Sì. Anche le pertinenze acquistate con l’abitazione principale che possono beneficiare dell’agevolazione prima casa sono soggette all’agevolazione “prima casa under 36”. L’acquisto della pertinenza può essere effettuato contestualmente all’immobile principale o con atto separato purché quest’ultimo sia stipulato entro il termine temporale e le caratteristiche previste dall’agevolazione prima casa under 36.
In caso di acquisto in comproprietà come viene calcolata l’agevolazione?
Le agevolazioni fiscali sono calcolate pro-quota fra i comproprietari, pertanto è possibile che un soggetto benefici dell’agevolazione acquisto casa under 36 per la sua quota, mentre l’altro proceda ad un acquisto non prima casa o acquisto prima casa tradizionale. Resta fermo il minimo d’imposta dovuto per legge, pari a 100 euro di imposta di registro e 50 euro ciascuna per le imposte catastale e ipotecaria, a carico del co-acquirente che non beneficia delle agevolazioni prima casa under 36.
È esente anche l’imposta di registro pagata per la registrazione del preliminare di compravendita?
No. Il preliminare di compravendita produce soltanto effetti obbligatori e non reali fra le parti, pertanto l’imposta di registro pagata per la sua registrazione non può essere agevolata. Inoltre il contratto definitivo di acquisto potrebbe non essere stipulato o potrebbe essere stipulato oltre i termini previsti per beneficiare delle agevolazioni. La tassazione della registrazione del contratto preliminare di compravendita rimane pertanto invariata.
È possibile usufruire delle agevolazioni prima casa under 36 su un immobile acquistato a seguito di provvedimento giudiziale?
Sì. Le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni saranno rese nelle more del giudizio o in un momento successivo, purché questo avvenga prima della registrazione dell’atto.
Quando si può utilizzare il credito d’imposta relativo all’IVA pagata?
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a partire dalla prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente all’atto di acquisto dell’immobile.